(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della regione Umbria n. 32 del 27 luglio 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  La  legge  tutela  le  condizioni  di  vita  degli  animali di
affezione e  promuove  comportamenti  idonei  a  garantire  forme  di
convivenza  rispettose  del  benessere  degli animali, delle esigenze
ambientali e di quelle sanitarie, sia per la prevenzione e cura delle
malattie proprie delle specie tutelate che per  quelle  trasmissibili
agli altri animali ed all'uomo.
   2.  Ai  fini della legge si intendono per animali di affezione gli
animali appartenenti a specie  mantenute  per  compagnia  o  diporto,
compresi quelli che svolgono attivita' utili all'uomo, nonche' i cani
vaganti od inselvatichiti e le colonie di gatti liberi.